È entrata in vigore la legge francese che sancisce il diritto al suicidio assistito; tuttavia, il Conseil constitutionnel è intervenuto a tutela del diritto di obiezione di coscienza del personale sanitario e delle strutture ospedaliere non statali.
Macron promulga la nuova legge sul suicidio assistito
Dopo un lungo, discusso e travagliato iter parlamentare, il 18 agosto il Presidente Francese ha promulgato la legge sul suicidio assistito (Loi 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir).
Rispetto alla normativa del 2016 che in casi specifici consentiva la sedazione profonda e la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, la nuova norma, nel rispetto di determinate condizioni, consente al malato grave e incurabile di accedere al suicidio medicalmente assistito mediante autosomministrazione di un farmaco letale o, se impossibilitato, tramite personale medico o infermieristico.
Si segnala che in maggio la Francia ha introdotto una articolata normativa in materia di accesso alle cure palliative (LOI n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs)
L’intervento del Conseil constitutionnel
Secondo una specifica procedura, alcuni parlamentari hanno sottoposto al Conseil costitutionnel (Organo con funzioni paragonabili alla nostra Corte costituzionale) la legge approvata dal Parlamento prima della sua promulgazione.
L’Alta Corte parigina, pur salvando l’impianto della nuova legge, il 14 agosto 2026-910 è intervenuta in modo netto in tema di salvaguardia dell’obiezione di coscienza (clause de conscience individuelle), statuendo tra l’altro, la necessità di garantire al personale medico e paramedico, come al farmacista cui sia richiesta la predisposizione del farmaco letale, il diritto di rifiutare la prestazione.
Inoltre, elemento di notevole rilievo, l’Alta Corte ha sancito che la legge, sulla base del principio costituzionale della libertà di associazione e della libertà di impresa, non deve impedire che il «responsabile di una istituzione ospedaliera privata possa rifiutare che la procedura di aiuto alla morte si attui nei suoi locali, quando una tale procedura è chiaramente contraria alle missioni statutarie e al progetto dell’istituzione».
Antigone e Creonte
L’obiezione di coscienza è concetto proprio della cultura Occidentale e possiamo riscontrare un esempio emblematico nell’Antigone di Sofocle, ove Antigone, violando apertamente i decreti di Creonte re di Tebe, da sepoltura al fratello Polinice (ucciso per avere attaccato la città) poiché la sepoltura di un cadavere è un rito voluto dagli dèi, potenze superiori alla legge di Creonte; per tale disobbedienza Antigone è condannata a morte.
Pietro davanti al Sinedrio
Gli Atti degli Apostoli narrano di come il Sinedrio avesse proibito agli Apostoli di insegnare nel nome di Gesù ma che essi, tuttavia, continuassero nella loro missione; condotti dalle guardie del Tempio davanti al Sommo Sacerdote, Pietro insieme agli apostoli rispose «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini» (At 5.29).
L’obiezione di coscienza
L’obiezione di coscienza, ossia il diritto di rifiutare di adempiere ad un dovere imposto dalla legge qualora sia contrario alle proprie convinzioni etiche, morali o religiose, ha quindi radici profonde nella nostra cultura.
Essa si fonda essenzialmente su due convinzioni: da un lato che vi siano norme etiche intangibili, superiori ad ogni umana legge e autorità; dall’altro che nel cuore di ogni uomo vi sia un santuario inviolabile, la coscienza, che lo possa guidare nel discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male.
Il diritto all’obiezione e la bioetica: dibattito aperto
In Italia il tema dell’obiezione di coscienza è stato assai dibattuto ed il primo riconoscimento risale al 1972 con la cosiddetta Legge Marcora, dal nome del deputato democristiano relatore del provvedimento (legge n. 772/1972), che permise ai giovani chiamati alla leva di rifiutare le armi per motivi morali, religiosi o filosofici. Memorabili nel dibattito che portò alla approvazione della legge le posizioni di don Lorenzo Milani autore del saggio “L'obbedienza non è più una virtù” del 1965.
In materia di aborto, specifiche norme sono dettate dall'art. 9 della Legge 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), mentre in materia di eutanasia, nella discussione in Parlamento la questione dell'obiezione di coscienza per i medici e gli infermieri è risultata centrale. Alcune forze politiche, riconducibili all’area governativa, chiedono che l’obiezione di coscienza sia espressamente prevista per tutelare il diritto degli operatori sanitari (es. art. 6 ddl n. S104). Su posizioni critiche le forze dell’opposizione.
In sostanza, tra le forze di opposizione prevale la tesi secondo cui l’obiezione di coscienza rischia di ostacolare l’esercizio di un diritto garantito dalla legge (sia esso l’aborto, sia il suicidio assistito) creando particolari problemi negli ospedali dove manchino medici non obiettori; inoltre, si lamenta che i medici che lavorano nello Stato dovrebbero innanzitutto garantire la legge, non rifiutarla per motivi personali.
Due visioni: il ruolo della politica
È evidente che si confrontano visioni politico-filosofiche profondamente diverse sia del diritto del singolo, sia del ruolo dello Stato sia del rapporto fra operatore di un servizio pubblico e la legge.
Compito della politica in temi di portata così delicata è ricercare soluzioni che perseguano un equo bilanciamento fra le diverse posizioni, sempre nell’ambito della cornice costituzionale, che, come nel caso francese, è stato assicurato solo con l’intervento del Conseil costitutionnel, e parimenti accaduto in Italia con le note sentenze della Corte costituzionale in materia di suicidio assistito (n. 242/2019).
Compito della Chiesa è predicare con chiarezza i valori del Vangelo e formare le coscienze.