Abbiamo pubblicato, ieri l'altro, l'articolo di Giovanni Cominelli. Bruno Felice Duina risponde con alcune considerazioni sul tema cruciale della libertà di scelta del malato
Quello che la Corte costituzionale ha deciso nel 2019
La Corte costituzionale nella nota sentenza n. 242 del 25.09.2919 con grande equilibrio ha ritenuto legittimo il ricorso al suicidio assistito in presenza di quattro requisiti specifici:
- che il proposito al suicidio si sia formato «autonomamente e liberamente» da persona «pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli»;
- che la medesima sia «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale» e
- «affetta da una patologia irreversibile»,
- fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili»
«sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».
La Corte, in considerazione della necessità di evitare abusi nei confronti di persone soprattutto sole, anziane e malate, in condizione di particolare vulnerabilità, sottolinea inoltre la necessità «che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime [ossia condizioni di salute], sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto.»
Come si vede, la Corte è ben consapevole della difficoltà per le persone più vulnerabili di prendere decisioni in modo autonomo, libero e consapevole: sul punto la Corte ritorna addirittura una decina di volte nella citata sentenza, particolarmente preoccupata per l’enorme travaglio in cui si dibatte il malato e la concreta possibilità di subire condizionamenti, pressioni indebite, nella scelta “di farla finita”.
Quello che la Corte costituzionale ha deciso nel 2025
Con la recente sentenza n. 66 del 20.05.2025, la Corte costituzionale ha ribadito che costituisce preciso dovere della Repubblica garantire «adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte».
Non è un caso che la Corte in questo ultimo procedimento abbia ammesso l’intervento in opposizione di quattro malati gravi, i quali hanno chiesto che la legge «li difenda da sé stessi».
Essi sostengono che ampliando i margini di accesso all’eutanasia la vita sarebbe meno protetta perché tutto dipenderebbe esclusivamente dalla capacità del singolo di resistere al dolore: «Sarei lasciato solo, ricadrebbe tutto sulle mie spalle e in alcuni momenti è molto difficile fare affidamento soltanto sulla propria forza di volontà»; «Chiunque può affrontare delle crisi e, in quei momenti, servono persone in grado di confortarci, di aiutarci, non di portarci in Svizzera a morire»; «Parlare soltanto di volontà è un errore, perché in realtà è una volontà viziata dal dolore o dall’assenza di cure».
La libertà non può essere illimitata se lede la dignità della persona
Nell’evidenziare i requisiti richiesti perché si possa essere in presenza di una decisione assunta in modo autonomo, libero e consapevole, condizione da verificare puntualmente dalle strutture pubbliche competenti, la Corte si allinea al fondamentale principio del nostro ordinamento giuridico, principio di alta civiltà, per cui la libertà del cittadino non può essere illimitata e che è preciso compito del legislatore porre limiti ad atti che possano ledere la dignità umana.
Infatti, la legge vieta categoricamente il compimento di dispositivi del proprio corpo: mai e poi mai è consentita la vendita di un organo: è possibile donare un organo, es. un rene ad un congiunto gravemente malato, ma solo entro limiti stabiliti dalla legge e a titolo esclusivamente gratuito mai oneroso; così pure il nostro codice penale vieta di compiere atti sessuali con un minore di 14 anni (art. 609 quater), anche se il minore è pienamente consenziente.
Carcere ed eutanasia: una drammatica correlazione statistica
Le statistiche condotte nei paesi che da anni danno accesso all’eutanasia, rilevano che la categoria sociale che maggiormente ricorre all’estremo rimedio è quella dei carcerati: è evidente che in questi casi la sofferenza insopportabile per il malato è direttamente causata dall’incarcerazione. Siamo forse in presenza di una forma strisciante di pena di morte?
Ricordo che già ora, secondo i dati pubblicati nel 2024 dal Garante dei diritti dei detenuti, il suicidio è la prima causa di morte dei carcerati in Italia, oltretutto non sono neppure stati condannati in via definitiva.
Come misurare in questi, e altri casi comparabili, il grado di autonomia, libertà e consapevolezza della richiesta di suicidio assistito, ossia di persone in condizioni di privazione della libertà personale, di solitudine, di abbandono, dove le «adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa», che la Corte costituzionale afferma essere preciso dovere della Repubblica assicurare, purtroppo non sussistono?
Opportunità di un rinvio della discussione in Parlamento
La discussione in Senato del disegno di legge in materia di suicidio medicalmente assistito, pur suscitando la delusione di molti, è stata rinviata al prossimo settembre col parere favorevole di ampia maggioranza: la stessa senatrice Ilaria Cucchi, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha dichiarato di avere votato a favore del rinvio in quanto la complessità e delicatezza dei profili coinvolti rendono necessari ulteriori approfondimenti e discussioni tra le parti.