In tutta onestà non trovo una sola buona ragione per cui si dovrebbe confermare, con il referendum (che, saggiamente, è senza quorum!), la riforma costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura recentemente approvata dal Parlamento, con i voti della maggioranza e di qualche immancabile aiutino dei sedicenti riformisti. Le ambiguità di questa riforma costituzionale sono davvero tante: di metodo, di contenuto e di proiezione futura
Ambiguità di metodo
Non solo si seguita con la cattiva e ormai risalente prassi di riforme costituzionali approvate a stretta maggioranza di Governo, ma, in questo caso, si è andati oltre, con una blindatura rigida del testo, perfino a fronte delle richieste di correttivi provenienti da ambienti (tecnico-giuridici e politici) vicini alla maggioranza.
Si dovrebbe capire che quando il Governo, ostinatamente da solo, vuole ridefinire i contorni di un fondamentale organo di garanzia dell’indipendenza della magistratura è posto a rischio uno dei capisaldi del costituzionalismo e cioè la separazione dei poteri.
Chi non coglie l’ambiguità (almeno procedurale) intrinseca a questa forzatura, dimostra insensibilità democratico-costituzionale.
Ambiguità di contenuto
La riforma, nonostante le etichette che le si vogliono appiccicare, non tocca i dibattuti nodi scoperti e critici del funzionamento della giustizia. Non tocca anzitutto i tempi dei processi. Né agisce sulla responsabilità civile dei magistrati, che qualcuno vorrebbe inasprire. Essa insiste solo sul Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo a cui la Costituzione affida funzioni fondamentali, serventi all’indipendenza dei magistrati.
La riforma sdoppia il CSM, istituendone due: uno per i giudici e un altro per i magistrati non giudicanti (i pubblici ministeri o p.m.). In questo modo, si dice di voler separare carriere che, in verità, da tempo, sono già molto separate, tanto che i passaggi dall’una all’altra sono ormai così limitati da non giustificare una revisione costituzionale. Ci sarebbe peraltro da spiegare bene questa ossessione separativa, posto che il p.m. esercita un’azione che non può essere considerata di parte, poiché è finalizzata - come quella del giudice - all’interesse generale del rispetto della legge. Egli non è necessariamente organo dell’accusa, ma è al servizio della verità processuale. Il p.m. è il rappresentante della collettività che è offesa da un reato e, in quanto tale, persegue la condanna dell’imputato solo se lo ritiene colpevole.
Se l’avvocato difende per sua funzione l’imputato in quanto tale, il p.m. lo accusa solo se e in quanto lo ritenga, sulla base di elementi obiettivi, colpevole. Coerentemente, se il difensore si imbatte in prove di colpevolezza non deve produrle; il p.m. è invece tenuto (in forza dell’art. 291 c.p.p.) a esibire anche «tutti gli elementi a favore dell’imputato».
E a proposito delle correnti della magistratura...
Si narra anche che, con questa riforma, si vorrebbe limitare l’influenza, reputata nefasta, delle cosiddette correnti della magistratura. Qualche episodio di malcostume è, in effetti, emerso anche in seno alle organizzazioni dei magistrati, a riguardo di nomine e percorsi di carriera. E tuttavia, secondo la riforma, il rimedio consisterebbe nella previsione per cui la componente di magistrati dei due nuovi CSM non sarebbe più eletta dai magistrati, ma selezionata con un puro sorteggio.
La componente cosiddetta laica, fatta da avvocati e professori universitari, sarebbe essa stessa estratta, però da un elenco (di estensione potenzialmente limitata) composto dal Parlamento in seduta comune. Ciò fa sorgere un sospetto: dalla Magistratura si vuole eliminare l’influenza delle correnti dei magistrati, ma non certo quella della politica partitica, che mantiene ben salde le proprie mani. Si potrebbe, anche, non senza malizia, annotare come, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, la classe politica sembri voler reagire moltiplicando le sedi (due nuovi CSM, più un’Alta Corte Disciplinare) in cui sarà possibile collocare figure legate ai partiti (magari di non eletti alle elezioni).
Oltre alle criticità rilevate, fa specie la contraddittoria ricomposizione delle due carriere nel momento della responsabilità disciplinare, che sarebbe fatta valere da una nuova e unica “Alta Corte disciplinare”. Perché in questo caso le carriere dovrebbero tornare unificate?
Ambiguità di prospettiva
La domanda, legittima, che molti si pongono è se la separazione delle carriere sia funzionale e propedeutica a un prossimo, ulteriore intervento di revisione, volto a sottoporre i pubblici ministeri al controllo del Governo. Tale gradino non è però scavato da questa riforma, che semmai lo prepara, e dunque si potrebbe liquidare questa domanda come un mero sospetto o un processo alle intenzioni. La riforma ribadisce infatti che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Anche a voler credere alla promessa che questo ulteriore passaggio non si compirà, resta vero che i giudici e i pubblici ministeri saranno, già all’esito di questa riforma, più deboli e prevedibilmente intimoriti dinanzi alla prospettiva di un’unica Alta Corte disciplinare, contro i cui provvedimenti è ammesso ricorso solo dinanzi alla stessa Alta Corte disciplinare. Bella prova di garantismo! Di questo indebolimento della garanzia dei magistrati non devono preoccuparsi solo il giudice o il p.m., ma anche i cittadini comuni. Un magistrato debole è inevitabilmente più sensibile alle lusinghe e ai condizionamenti del potere (pubblico e privato). In fondo, si potrebbe dire che questa prospettiva sia coerente con il dna ideologico-culturale delle destre, entro cui è iscritta una marcata predilezione per la forza e per le componenti forti del corpo sociale.
Va poi sottolineato, sempre tra i rischi prospettici, che, per molti passaggi delicati, questa riforma è piuttosto elusiva e dovrà essere specificata da leggi di attuazione, che, come tutte le leggi, potranno essere approvate a stretta maggioranza. Ad esempio: con che maggioranze il Parlamento eleggerà l’elenco tra cui dovranno essere pescati i membri laici dei due nuovi CSM?
E a proposito di riforma del CSM in rapporto al premieranno...
E, infine, si deve sottolineare la connessione strategica e di senso tra questa riforma del CSM e la revisione costituzionale del premierato. Per chi sia preoccupato (a buon diritto) per quest’ultima, il referendum sulla riforma del CSM è un’occasione opportuna per stoppare le successive velleità riformatrici dell’attuale Governo che, invece, qualora dovesse ottenere successo sulla Magistratura, potrebbe essere incoraggiato a proseguire.
Ma ciò che merita una riflessione più profonda è l’unitarietà della logica sottostante le due riforme, quella della Magistratura e quella – a venire – del premierato. Entrambe rivelano una visione omogenea della democrazia, assai poco costituzionale, in cui la democrazia si risolve e si esaurisce nell’investitura una tantum – con elezioni di tipo plebiscitario - del potere (del capo) di Governo, a cui non potranno essere opposti efficaci controlimiti. La logica del costituzionalismo, che è quella della limitazione dei - e tra i - poteri, è frontalmente attaccata.
A chi ama la Meloni bisognerebbe spiegare che questo leader troppo potente potrebbe domani essere la Schlein. E il problema resterebbe intatto. Ma, in ogni caso, il senso della democrazia costituzionale è profondamente alterato. Mentre l’articolo 1 della Costituzione recita oggi che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme (al plurale! Ndr) e nei limiti della Costituzione”, la riforma porterebbe a un diverso esito implicito: “la sovranità appartiene al Governo, che la esercita in unica forma e senza i limiti della Costituzione”.
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