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Leggendo la Costituzione in occasione del primo maggio

operai lavoratori

 

L’articolo 1 della Costituzione dice che la Repubblica è “fondata sul lavoro”. Ma non è solo l’articolo 1 a parlare del lavoro. Ne parlano anche gli articoli 35, 36 e 37. E sono sorprendentemente attuali.

 

 

In occasione del primo maggio, ci si sente in obbligo di evocare l’articolo 1 della Costituzione e la «piaga», costante ed inquietante, dei «morti sul lavoro» (non è di lana caprina - nessuna riflessione seria sulla lingua che usiamo e che ci parla di noi lo è - la questione sintattica della preposizione: morti «sul» lavoro o morti «di» lavoro?).

Le discussioni a vuoto di oggi

Nei fatti esse risultano evocazioni retorico-celebrative e moralistiche se non sono sostanziate dalla contestualizzazione  storico-politica e dalla onesta esegesi dei principi giuridici costituzionali, da un’ analisi costituzionalmente orientata dell’immaginario sistemico e dei rapporti di produzione e di organizzazione sociale in cui si concreta la vita lavorativa ( e dunque le relazioni sociali) degli uomini del nostro tempo.

Occorrono, per questo, forze politiche democratiche, classi dirigenti, élites accademico-intellettuali che alimentino, oggi, un ritrovato circuito virtuoso tra memoria storica, analisi critica del capitalismo contemporaneo, senso di responsabilità sociale e unità di intenti nel perseguimento degli orizzonti costituzionali. In attesa che si impongano, passiamo il tempo a litigare intorno al dilemma se il voto popolare a difesa dei principi costituzionali posti a fondamento del rapporto tra la politica e la magistratura sia stato un voto «conservatore» o «progressista» (senza dare a questa discussione il respiro politico-intellettuale che la riflessione pasoliniana sui referendum degli anni ’70 ha insegnato a sviluppare intorno alla dialettica progresso/conservazione).

Per quel che mi riguarda, sento il dovere di celebrare il primo maggio del 2026 rileggendo  tre articoli della Costituzione relativi ai «rapporti economici»: il 35, il 36 ed il 37. L’assunzione della lettera e dello spirito di questi enunciati mi sembra dirimente rispetto all’impostazione di politiche del lavoro adeguate alla complessità sociale dei nostri tempi ed all’arretramento democratico che stiamo patendo.

Art. 35. La tutela del lavoro "in tutte le sue forme"

Per cominciare, all’art. 35 si dice che la Repubblica «tutela» ogni pratica lavorativa facendo in modo che essa rappresenti per i lavoratori l’opportunità sociale di «formarsi» e di «elevarsi» attraverso la crescita professionale; questo obiettivo lo si intende perseguibile all’interno di una strategia promozionale internazionale dei «diritti» di chi lavora, perché, lasciando l’Italia o entrando nel nostro territorio, ognuno trovi, attraverso il lavoro che svolge, condizioni materiali e ambientali utili all’affinamento della sua umanità  e non giungle sociali dove conquistare ferinamente il diritto alla sopravvivenza o perseguire cinicamente l’ affermazione individuale, come invece vuole il mercato planetario in cui siamo modernamente immersi.

La Costituzione tutela la «libertà» di emigrare, ma impone alla Repubblica di proteggere i suoi cittadini dall’abbandono alla solitudine sociale ed allo sfruttamento internazionale:  non per ragioni banalmente nazionalistiche o identitarie (il famoso insopportabile «patriottismo», il culto del quale ci viene quotidianamente ammannito), ma in nome di una diversa socialità tra gli uomini, cosciente del fatto che solo l’estensione e la tutela universali dei «diritti» economico-sociali affrancano gli individui dalla povertà materiale e dall'isolamento esistenziale, che immiseriscono le dignità personali  e rendono brutali i rapporti sociali.

Art. 36. La retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità” del lavoro

L’art. 36 ci spiega che le politiche retributive non dovrebbero servire ad alimentare la gara degli appetiti o delle frustrazioni per i mancati riconoscimenti individuali o di categoria (competizione cui partecipiamo in massa e al di là degli orientamenti politici che esprimiamo), ma basarsi su una visione condivisa dei parametri che fondano il riconoscimento sociale della «quantità» e della «qualità» dei lavori esercitati.

Il criterio vincolante, la soglia sotto la quale non si può scendere è quella di un reddito «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Ancora una volta la Costituzione ribadisce che solo un nuovo senso di appartenenza sociale, una rinnovata sensibilità capace di riconoscere fatiche e capacità, contributi concreti e bisogni collettivi, ci salva dalla dilagante retorica  dei «meriti» e delle «eccellenze» individuali che inquina l’ anima soprattutto dei ragazzi.

Art. 37. La donna che “ha gli stessi diritti… e le stesse retribuzioni" del lavoratore

L’art. 37, infine, dichiara stentoreo che «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore». Detto questo, si aggiunge, però, che l’organizzazione produttiva e le condizioni di lavoro devono rendersi funzionali all’adempimento materno della «sua essenziale funzione familiare», assicurando «alla madre ed al bambino una speciale adeguata protezione».

Il dettato e la concezione «patriarcale» che lo sottende non devono trarre in inganno circa l’ attualità e significatività dei problemi affrontati nel testo. L’articolo ci insegna che «le pari opportunità» vanno valorizzate e tutelate perché la vocazione familiare e sociale del cittadino sia coltivata e adempiuta, non per alimentare connubi mortali tra liberismo economico e liberalismo esistenziale (più che «civile») asessuato e asociale.

Trova conferma l’idea che la crescita economica e civile di una  società democratica  debba intendersi coerente e concorde con la messa al mondo e la cura di nuove generazioni di cittadini e che tutto questo richieda l’investimento familiare paritetico di uomini e donne. Si può contestare, dell'articolo,  l’attribuzione in esclusiva alla «donna» dell’onere della «funzione familiare», si può discettare sulla «minorità» femminile bisognosa di «protezione» e compagnia cantante; ma non si può eludere politicamente la necessità che la dimensione lavorativa non rappresenti l’orizzonte esclusivo delle ambizioni e delle realizzazioni individuali, maschili e femminili, immiserendo, da un lato, l'importanza delle complementarietà familiari ai fini della crescita demografica e della coesione sociale, desertificando, dall'altro, una dimensione, quella familiare, nevralgica rispetto alle dinamiche relazionali e formative tra le generazioni .

Articoli troppo “sovietici” e troppo “cattolici"

Questi problemi non si risolvono con la liquidazione contemporanea (più che «liquidità») delle relazioni familiari/affettive o con l’aumento dei posti negli asili nido (con tutto il rispetto per la centralità di questo e di altri strumenti di welfare), ma con un ripensamento decisivo del ruolo della famiglia e delle comunità politiche nella formazione sociale e democratica degli esseri umani.

  Al termine di queste considerazioni del tutto personali, mi resta l’impressione che i principi scolpiti in questi articoli siano troppo «sovietici» e «cattolici» per i nostri tempi.

Ma, mi dico, è questo il lievito della loro forza culturale, morale, politica: qui stanno le ragioni della loro difesa  e quelle che legittimano la loro attuazione storica.

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