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Partecipazione, cittadinanza e istituzioni: per una democrazia trasformativa/01

costituzione 1
Si è svolta a Trieste la settimana sociale dei cattolici.
Sono intervenuti il Presidente Mattarella e papa Francesco.
Durante la settimana è intervenuto anche Filippo Pizzolato, nostro collaboratore e docente di diritto costituzionale.
Pubblichiamo la prima parte del suo intervento.

Una premessa necessaria: la democrazia è fondata sul lavoro

Un punto di partenza, utile e doveroso, del discorso sulla partecipazione è la Costituzione.

Al di là di ogni retorica celebrativa, non di rado insincera, si tratta di riconoscere che,vancorando la repubblica al fondamento del lavoro, la Costituzione esprime una scelta qualificante per una democrazia non essenzialmente di investitura, e tantomeno di delega, ma sostanziale o, meglio, “feriale”, perché innervata sulla partecipazione quotidiana dei cittadini alla costruzione cooperativa della convivenza.

Questa è la vera promessa mancata dalla Costituzione, spesso consapevolmente nascosta. Non si trovano il voto o la decisione di un qualche organo apicale al cuore della democrazia costituzionale, ma il “lavoro”, inteso come ogni apporto quotidiano dei cittadini alla tessitura cooperativa della società.

La Costituzione fonda la partecipazione dei cittadini sul lavoro prima e più che sulla cittadinanza legale ed elettorale

Questa dimensione partecipativa caratterizza la cittadinanza costituzionale (sintetizzata dal lavoro), assai più accogliente delle strettoie della cittadinanza legale (ed elettorale): essa coinvolge, anche politicamente, i minori, in quanto, pur non elettori, già attori, nelle sfere che abitano, della convivenza, e molti stranieri pienamente partecipi dell’organizzazione dei rapporti sociali ed economici.

La cittadinanza costituzionale – che si invera nel contributo feriale allo sviluppo materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.) - è l’appartenenza attiva a un popolo, inteso dalla Costituzione non come comunità tribale, stretta da vincoli di sangue, ma come concreta soggettività, articolata pluralisticamente, le cui differenti espressioni (formazioni sociali, autonomie territoriali, minoranze linguistiche, confessioni religiose, ecc…) prendono parte in molte “forme” all’edificazione della Repubblica. La pretesa di attribuire al popolo costituzionale una volontà singolare – necessariamente quella del potere - è un atteggiamento diffuso, quasi irriflesso, e tuttavia propriamente idolatrico e costituzionalmente infondato. Essa è la radice dell’autentico populismo.

Il popolo non vive solo di processi interni alla sfera istituzionale, culminanti in una decisione, ma agisce nelle diverse sfere del vivere associato. La sua volontà non è declinabile al singolare, avendo piuttosto la forma del dialogo e il suo svolgimento nella cooperazione. Il principio costituzionale di una democrazia fondata sul lavoro rimanda in sintesi alla ferialità e alla diffusione del contributo dei cittadini al benessere sociale e materiale della società. Esso apre pertanto a una prasseologia della democrazia, ben oltre la statica e l’ingegneria istituzionale.

Ripensare la rappresentanza

In coerenza con questa impostazione, va ripensato il rapporto tra rappresentanza politica e partecipazione. Questa è spesso presentata come un ingrediente eventuale e in fondo riempitivo di una democrazia essenzialmente rappresentativa. Nella Costituzione l’ordine va invece invertito: la partecipazione è il fine della Repubblica (art. 3, c. II) e insieme il terreno in cui si invera il fine primario, personalistico, del pieno sviluppo della persona umana. La partecipazione non è il rimedio per i tempi della crisi della rappresentanza, ma è il compito della Repubblica e il riflesso del fine dello sviluppo della personalità umana; essa non riveste una funzione ancillare rispetto agli organi rappresentativi o di avamposto tattico, propedeutico alla conquista dei “palazzi” del potere.

La partecipazione rende possibile un’unità popolare concepita in termini di coesistenza delle parti plurali

Conseguentemente, la rappresentanza politica non è concepibile, secondo una tradizionale visione elitista, madisoniana, ma di ascendenza hobbesiana, come la capacità di dare espressione a una dimensione squisitamente ideale e valoriale dell’unitario interesse della nazione; nemmeno però è rispecchiamento esaustivo del popolo, perché altrimenti un Parlamento, che fosse ritenuto fedele riproduzione dei cittadini elettori, potrebbe sentirsi autorizzato a “dire”, coniugandola al singolare, la volontà del popolo.

La rappresentanza politica assume piuttosto una funzione “capacitante”, promozionale, perché tesa a rendere possibile un’unità popolare concepita in termini di coesistenza (e magari di collaborazione) delle parti plurali che costituiscono il popolo sovrano, al di fuori di ogni suggestione fusionale entro una volontà singolare.

La funzione che l’art. 5 Cost. prescrive per la legge è quella di adeguarsi all’autonomia, rendendola al contempo possibile, espungendo dai rapporti sociali ed economici quelle manifestazioni di potere privato che inibiscono la partecipazione effettivamente libera ed eguale dei cittadini-lavoratori.

Questo tipo di intervento, insieme conformativo e promozionale, della sfera istituzionale rappresentativa, anzitutto mediante la legge, è indispensabile perché la partecipazione sia effettiva ed efficace e perché i rapporti sociali ed economici siano luoghi accoglienti ed ospitali e non scadano a feudi di potere e di correlativa soggezione.

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