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Il referendum sulla giustizia. I problemi del presente, i dati del passato

giustizia tribunale

 

Le discussioni sul referendum del prossimo 22-23 marzo continuano sempre più accese. Il presidente Mattarella è intervenuto al Consiglio Superiore della Magistratura per dare qualche indicazione sullo stile del confronto. Cominelli ci presenta in questo articolo il retroterra del problema e le sue ricadute. Su tutti questi problemi la discussione resta aperta. Questa e altre eventuali riflessioni possono contribuire a una scelta “in scienza e coscienza”.

 

 

La data del 22/23 marzo 2026 sta diventando l’appuntamento con un’ordalia. Lo spettacolo della politica italiana pare quello del mercato della “Vucciria” immortalato da Guttuso. Un video di Fratelli d’Italia mostra dei picchiatori Black Block, con la soprascritta “Loro votano NO”, mentre un video del PD mostra un’adunata di Casa Pound e la soprascritta “Loro votano Sì”. Rocco Maruotti, dell’Associazione nazionale magistrati, ha mostrato il video delle imprese dell’ICE a Minneapolis: chi vota Sì sta con l’ICE e con Trump.

I termini della proposta referendaria

Qui non si intende partecipare alla guerra civile, fatta di insulti e di processi alle intenzioni delle opposte propagande referendarie. Sono invece urgenti due operazioni di verità: delimitare il perimetro del Sì/No e collocarlo nel contesto della storia italiana. Poi, ciascuno scelga in scienza e coscienza.

Il perimetro delle poste in gioco è più ristretto di quanto viene spesso promesso: il Sì non produrrà la riforma della Giustizia né il No la difesa eroica e partigiana della democrazia italiana minacciata da insorgenze autoritarie e fasciste. Le modifiche della Costituzione proposte al voto dei cittadini istituiscono due Consigli superiori della Magistratura, quello dei Giudici e quello dei Pubblici ministeri. Ciò produce quale effetto a cascata la separazione delle carriere dei magistrati in due rami, quello giudicante e quello requirente. Pertanto il referendum ha come oggetto determinato la separazione delle carriere dei magistrati: Sì o No?

Ma qui è necessaria la conoscenza della storia italiana. Due presidenti emeriti della Corte costituzionale quali Antonio Baldassarre e Augusto Barbera ci hanno fornito, ben prima dell’inizio del confuso e violento dibattito referendario, i mezzi per dare profondità storica alle nostre scelte del presente.

Due modelli di processo penale: “inquisitorio” o “accusatorio"

Da quando è nato lo Stato-nazione moderno, sono stati praticati due modelli di processo penale: “inquisitorio” o “accusatorio”. Quello “inquisitorio – la parola rimanda all’Inquisizione con cui la Chiesa cattolica ha combattuto gli eretici – si propone di difendere lo Stato, il Governo e il Potere. Tanto il giudice che accusa quanto il giudice che sentenzia stanno seduti insieme: il loro scopo comune è accertare “la verità oggettiva”. Esso è tipico degli Stati autoritari, siano essi monarchie o repubbliche, fino ai nostri giorni: Cina, Russia, Paesi Arabi...

Quello “accusatorio” intende garantire il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’imputato, che vede messi in gioco nel processo la propria libertà e dignità. Qui è il Pubblico Ministero che deve dimostrare la colpevolezza dell’imputato, contendendo ”ad armi pari” con la Difesa, di fronte a un Giudice terzo. Il quale, pertanto, per essere effettivamente neutrale, non può avere comunanza di carriera con il PM né può considerarlo un collega che, come lui, rappresenta l’autorità statale e gode di una posizione privilegiata rispetto alla difesa. Il modello accusatorio è stato introdotto dalla democrazia liberale inglese nel 1689 e da quella americana nel 1789. Poi si è diffuso in quasi tutte le liberal-democrazie. Eccetto che in Italia. La quale ha praticato sia nell’epoca liberale sia in quella fascista sia in quella repubblicana il modello inquisitorio.

Nello Stato liberale esisteva una forma di separazione funzionale delle carriere dei magistrati, per la quale il PM dipendeva dal Ministro dell’Interno, il Giudice dal Ministro della Giustizia. Le funzioni erano totalmente intercambiabili, perché, in ogni caso, non si trattava di separazione istituzionale. Nel 1941 il Decreto Grandi abolì la separazione funzionale e istituì l’unicità istituzionale delle carriere, giustificandola con il carattere totalitario del potere dello Stato. Così il Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) diventò l’istituzione di autogoverno corporativo di tutti i magistrati.

Il “Codice Vassalli”, i magistrati, la Costituzione

Non c’è spazio qui per approfondire le ragioni storiche, per le quali De Gasperi e Togliatti, caduto il Fascismo, decisero di non toccare la potente corporazione dei magistrati, incorporando così nella Repubblica un pezzo decisivo del vecchio Stato, prima liberale e poi fascista. Perciò il processo penale inquisitorio ha attraversato tranquillamente i primi 40 anni della Repubblica, fino al Nuovo Codice di procedura penale del 1988, fatto approvare dal Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli, che ha introdotto in Italia il sistema accusatorio, sostituendo il precedente Codice Rocco inquisitorio del 1931.

Il Codice Vassalli, entrato in vigore nel 1989, si basa sulla parità tra accusa e difesa e sulla presunzione di innocenza. Ciononostante, l’organizzazione delle carriere dei magistrati ha continuato ad essere quella del processo inquisitorio. Cioè: il Codice è culturalmente più avanti della Costituzione!

Fortunatamente i Padri costituenti approvarono l’art. 138 della Costituzione, che definisce le procedure di revisione del Testo costituzionale, perché prevedevano saggiamente che quel Testo, scritto con l’inchiostro delle potenti ideologie del primo ‘900, potesse sbiadire, di fronte ai mutamenti culturali della società civile. La società civile italiana del 2026 è certamente più liberale di quella del 1948. E pretende una giustizia più giusta.

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