ACLI Bergamo/DOSSIER REFERENDUM 12 GIUGNO

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Il 12 giugno gli elettori potranno rispondere a cinque quesiti
relativi al tema della GIUSTIZIA promossi dal Partito radicale,
che hanno trovato fin dall’inizio il consenso di altri partiti come la Lega di Matteo Salvini.

QUANDO E COME VOTARE

In questo dossier, elaborato dalle ACLI di Bergamo, sono riportate le modalità di voto, i quesiti referendari e i pro/contro di ogni singolo quesito.

L’orario delle votazioni per il referendum del 12 giugno 2022 va dalle ore 7:00 alle 23:00.

Gli elettori dovranno votare nel seggio elettorale di appartenenza. Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

-apporre un segno sul SÌ se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata

-apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore

Affinché il referendum abrogativo sia valido, è obbligatorio che esprima il proprio voto la metà più uno degli elettori aventi diritto; in caso contrario, resteranno in vigore le norme per le quali il quorum non viene raggiunto.

È possibile esprimere il proprio voto su tutti o solo su alcuni quesiti, chiedendo allo scrutatore una o più singole schede ognuna delle quali contiene uno specifico quesito.

 

QUESITO N. 1-SCHEDA ROSSA
«ABROGAZIONE DEL DECRETO SEVERINO»

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?»

 

Cosa propone il referendum?

Il referendum propone di abrogare il c.d. decreto Severino, che rappresenta uno dei più ampi interventi normativi di contrasto alla corruzione dell’ultimo decennio. La legge Severino e i decreti attuativi disegnano un sistema composto tanto da strumenti di repressione penale che di prevenzione amministrativa.

Chiede l’abrogazione del Testo Unico in materia di incandidabilità, ineleggibilità e decadenza di politici condannati anche in I° grado per delitti non colposi tra cui quelli contro la pubblica amministrazione.

Situazione attuale

Il decreto in questione prevede una serie di misure per limitare la presenza nelle cariche pubbliche elettive di soggetti autori di reato, stabilendo il divieto di ricoprire incarichi di Governo, l’incandidabilità/ineleggibilità alle elezioni politiche o alle elezioni amministrative, o la decadenza da tali cariche in caso di condanna definitiva per determinati delitti, anche se commessi prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, in caso di condanna non definitiva è prevista la sospensione dalla carica in via automatica.

Qualora vincesse il “SÌ” la legge sarà abrogata e spetterà al giudice di merito valutare se porre o meno come pena accessoria (alla condanna) l’interdizione dai pubblici uffici.

I motivi del “sì”

I meccanismi del decreto Severino e, in particolare, l’automaticità della sospensione in caso di condanna non definitiva sono ritenuti dai promotori del referendum strumenti inopportuni quando non dannosi per i soggetti coinvolti, laddove l’accusa si rivelasse infondata, ritenendosi preferibile la valutazione discrezionale del giudice in ordine all’interdizione dai pubblici uffici. Del decreto viene chiesta l’abrogazione integrale.

I promotori del referendum intendono restituire al giudice la possibilità di verificare se il condannato sia meritevole anche dell’interdizione dai pubblici uffici.

I motivi del “no”

In linea generale è condivisibile il principio per cui persone che ricoprono un incarico pubblico condannati per reati gravi devono decadere dalla carica o essere ineleggibili per garantire moralità-etica nella vita pubblica. Per i sostenitori del mantenimento della legge Severino essa non va abrogata, anzi il legislatore si è già mosso modificando il reato di abuso d’ufficio, che rappresenta il reato più diffuso tra i pubblici funzionari (riducendo il novero delle condotte sussumibili nella fattispecie), così da scongiurare il pericolo di condanne “avventate”, che poi vengono ribaltate nei gradi di giudizio successivi, di esponenti politici. Un altro motivo è evitare un rischio di politicizzazione del giudicante alla cui discrezione sarebbe rimessa la decisione in ordine all’interdizione dai pubblici uffici.

 

QUESITO N. 2-SCHEDA ARANCIONE
«LIMITI AGLI ABUSI DELLA CUSTODIA CAUTELARE»

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?»

Cosa propone il referendum?

Il referendum coinvolge uno degli istituti della giustizia penale di maggiore impatto concreto, sia sul piano delle conseguenze per la libertà personale che per i suoi riflessi mediatici: le misure cautelari e, in particolare, quelle personali.
Il quesito mira a restringere l’ambito delle esigenze cautelari che consentono l’applicazione di una misura cautelare, proponendosi di intervenire sul cosiddetto “pericolo di reiterazione del reato” di cui alla lett. c) dell’art. 274 c.p.p.

Sarebbe dunque eliminata la possibilità di adottare una misura cautelare in presenza del solo pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, con la sola eccezione di criminalità organizzata, di reati gravi o diretti contro l’ordine costituzionale.

Situazione attuale

La custodia cautelare, cioè il carcere preventivo o la reclusione agli arresti domiciliari rispetto alla sentenza definitiva, è una misura coercitiva con la quale un indagato viene privato della propria libertà, ancor prima della condanna, correndo così il rischio di una ingiusta detenzione nel caso di riconosciuta innocente. Oggi la misura della custodia in carcere può essere disposta dal magistrato per reati con condanne a pene superiori a 5 anni di reclusione (art. 280 c.p.p.), mentre quella degli arresti domiciliari solo per reati puniti nel massimo con pene non inferiori a 4 anni.

I motivi del “sì”

La norma vigente, nell’ottica dei promotori, finirebbe per costituire, nella prassi, una base giuridica idonea a giustificare forme anche rilevanti di restrizione della libertà personale, in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità penale, non corrispondenti a una effettiva pericolosità del reo. Ogni anno un numero considerevole di innocenti vengono ingiustamente incarcerati prima di una sentenza definitiva.

I motivi del “no”

Viene cancellata la possibilità, a fronte di un pericolo di reiterazione del reato, di applicare non solo la custodia cautelare in carcere ma tutti i tipi di misure cautelari, come ad esempio quelle dei domiciliari, l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare determinati luoghi. Si rischia di perdere la possibilità di difendere la vittima del reato e di consentire la prosecuzione di condotte socialmente allarmanti quali molestie e stalking.

QUESITO N. 3-SCHEDA GIALLA
«SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI»

«Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura” […]?»

Per leggere il quesito completo clicca qui o copia/incolla il seguente link:

https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-referendum-2022#faq-1.-Quali-sono-le-denominazioni-sintetiche- ed-i-quesiti-dei-cinque-referendum-stampati-sulle-schede?

Cosa propone il referendum?

Il quesito sulla separazione delle funzioni in magistratura tra giudicante e inquirente riguarda l’abolizione delle norme che permettono ad un magistrato di passare dall’ufficio di pubblico ministero a quello di giudice, e viceversa. Se il quesito sarà approvato il magistrato all’inizio della carriera dovrà optare tra la funzione di giudice o quella di pubblico ministero e restare in quel ruolo per tutta la sua vita professionale. La vittoria del SI porterebbe anche all’abrogazione delle norme che regolano il trasferimento dei magistrati e il loro eventuale passaggio di funzione in sedi vacanti.

Situazione attuale

Il passaggio di ruolo tra giudice e pubblico ministero è attualmente possibile per un massimo di quattro volte, cambiando il distretto di Corte d’Appello. La riforma Cartabia, oggi ancora al vaglio del Parlamento, ridurrebbe questi passaggi ad uno soltanto (da farsi nei primi 10 anni di lavoro).

I motivi del “sì”

L’abrogazione delle disposizioni menzionate eliminerebbe del tutto la possibilità per i magistrati di passare una o più volte dalla funzione giudicante a quella inquirente (o viceversa) durante la propria vita professionale. Le ragioni a sostegno del referendum vengono ravvisate negli effetti deleteri in termini di equità e indipendenza che, secondo i promotori, deriverebbero dalla contiguità tra giudici e pubblici ministeri, finora consentita, tra l’altro, dalla perdurante possibilità di mutamento delle funzioni.

I motivi del “no”

I movimenti promotori del no sostengono che la possibilità di cambiare funzione da giudicante a inquirente e viceversa sia un valore aggiunto, che porta i magistrati a sviluppare una migliore professionalità. Inoltre la separazione delle carriere sembra porsi nel solco di una linea di tendenza che in futuro potrebbe portare l’ufficio del pubblico ministero a dipendere dal Ministero dell’Interno, sacrificandone così le garanzie diindipendenza e autonomia del potere giudiziario da quello esecutivo.

QUESITO N. 4-SCHEDA GRIGIA
«EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI»

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?»

Cosa propone il referendum?

Chiede l’abrogazione delle norme che escludono la partecipazione al voto, inerente alla valutazione dell’operato dei magistrati, dei membri non togati nei consigli giudiziari, estendendo anche a loro la possibilità di avere voce in capitolo nella valutazione dei magistrati.

Situazione attuale

I consigli giudiziari sono organismi territoriali composti da magistrati, ma anche da membri “non togati”: avvocati e professori universitari in materie giuridiche. Questa componente laica, che rappresenta 1/3 dell’organismo, è però esclusa dalle discussioni e dalle votazioni che attengono alle competenze dei magistrati, a cui possono partecipare esclusivamente con il ruolo di “spettatore”. Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati.

I motivi del “sì”

Il referendum mira a espungere dagli artt. 8 (per il Consiglio direttivo) e 16 (per i Consigli giudiziari) le limitazioni appena viste alla competenza dei membri non togati.
Il quesito è ispirato dall’idea che aprire alla partecipazione di soggetti estranei all’ordine giudiziario possa incrementare il grado di oggettività dei giudizi sull’operato dei magistrati sulla base dei quali il CSM dovrà poi procedere alla valutazione di professionalità. Aprire all’avvocatura è un modo per aumentare la meritocrazia e eliminare le distorsioni legate all’appartenenza ad una corporazione, una corrente oppure no.

I motivi del “no”

Per i sostenitori del NO il referendum è inutile perché la riforma Cartabia (se verrà approvata) dovrebbe già provvedere a risolvere il problema relativamente agli avvocati che potranno esprimere nei consigli giudiziari un voto di merito e affronterà la questione in modo più organico. È necessario che tra la valutazione dell’operato del magistrato e la decisione finale ci sia un filtro e che il Magistrato non debba essere condizionato dal fatto che potrebbe essere valutato dall’avvocato che è stato controparte o difensore in una suacausa. Si ritiene invece giusto che i professori universitari non votino perché non vivono le aule giudiziarie, perciò, non hanno l’esperienza per esprimersi relativamente al lavoro quotidiano dei magistrati.

QUESITO N. 5-SCHEDA VERDE
«RIFORMA DEL CSM»

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta”?»

Cosa propone il referendum?

La disposizione interessata dal quesito fa parte della disciplina del procedimento per l’elezione dei membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura e regola, in particolare, le modalità di presentazione delle candidature. La norma vigente richiede che l’aspirante candidato raccolga le adesioni di almeno 25 magistrati “presentatori”. L’abrogazione della norma consentirebbe al singolo di presentare la propria candidatura senza ricercare preliminarmente il supporto di alcuno.

La finalità dichiarata del referendum è ridurre il peso delle correnti nella individuazione dei candidati e, in prospettiva, nell’operare del Consiglio dopo le elezioni.

Situazione attuale

Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l’organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera. I 24 componenti sono eletti per due terzi dai magistrati, mentre il restante terzo viene eletto dal Parlamento in seduta comune (tra membri laici, ossia non magistrati). Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme.

I motivi del “sì”

Con la vittoria del sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del CSM presentando semplicemente la propria candidatura.
Per i sostenitori del sì, la regola delle 25-50 firme comporta nei fatti la necessità per il magistrato, che si voglia candidare, di avere il sostegno di una delle correnti. Pertanto la finalità dichiarata del referendum è ridurre il peso delle correnti nella individuazione dei candidati e, in prospettiva, nell’operare del Consiglio dopo le elezioni. Le correnti sono diventate di fatto i “partiti” dei magistrati e influenzano le decisioni prese dall’organo: come ha dimostrato il “caso Palamara”.

I motivi del “no”

Essendo l’obiettivo quello di “liberare” la magistratura dalle correnti, così da portare a una sua depoliticizzazione, l’abrogazione dell’attuale sistema elettorale risulta inefficace. Non è togliendo le 25 firme necessarie per avanzare la propria candidatura, che si estirperanno le correnti dalla magistratura: basti pensare che il numero dei magistrati si aggira attorno alle 10 mila unità; pertanto, per essere eletti al CSM appare comunque difficile che si possa prescindere dall’appoggio delle c.d. correnti. Inoltre potrebbe verificarsi lo scenario in cui tutti i membri della magistratura si candidino, in tal modo portando a una sostanzialeimpossibilità di procedere all’elezione del CSM.

1 Comment

  1. fiorenza cattaneo ha detto:

    Meno male qualcuno ha pensato a chiarirci le idee e saper cosa scegliere. Grazie.

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