Il caso Roggero ha fatto discutere parecchio su un tema che non riguarda soltanto quel caso: la “legittima difesa”. E’ stato presentato un disegno di legge che allarga le maglie. Bruno Duina “va alle radici” e indica alcuni limiti che la morale e la legge indicano.
La legittima difesa è un concetto storicamente elaborato dall’etica, dalla morale e dal diritto penale, e trova le sue radici nella massima latina Vim vi repellere licet. Il Catechismo ne fissa alcuni principi fondamentali mentre gli ordinamenti statali, in rapporto alle varie culture, ne ha definito gli specifici elementi
Cosa dice il Catechismo
Il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica al tema un apposito paragrafo (n. 2263-2265) e, riprendendo il pensiero di S. Tommaso, stabilisce che la legittima difesa non solo è un diritto ma, in taluni casi, può rappresentare un grave dovere. I principi fondamentali si possono così riassumere:
Legittimo amore per sé stessi: difendere la propria vita è un diritto fondamentale e comporta il dovere di proteggere anche quella di coloro di cui si ha la responsabilità (es. familiari);
Proporzionalità: la difesa non deve ricorrere a una violenza superiore a quella strettamente necessaria per neutralizzare l'aggressione e garantire la sicurezza;
Stato di necessità: è lecita unicamente quando non vi sono alternative praticabili per fermare l'ingiusto aggressore.
Il nuovo Catechismo (1992) rappresenta un’evoluzione del pensiero della Chiesa ed ha evidentemente sentito la necessità di meglio puntualizzare quanto previsto dal Catechismo (1905) di San Pio X secondo il quale:
«413. Vi sono dei casi nei quali sia lecito uccidere il prossimo?
È lecito uccidere il prossimo quando si combatte in una guerra giusta, quando si eseguisce per ordine dell'autorità suprema la condanna di morte in pena di qualche delitto; e finalmente quando trattasi di necessaria e legittima difesa della vita contro un ingiusto aggressore.»
Il diritto penale
I vari ordinamenti penali hanno disciplinato la legittima difesa in modo, almeno in parte, differentemente articolato: vediamone alcuni
Italia
L’art. 52 del Codice penale (Difesa legittima) prevede che «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».
La legge 59/2006 ha introdotto la presunzione che la difesa sia proporzionale se avviene nella privata dimora o nel proprio spazio commerciale.
Inoltre, l’art. 55 c.p. (Eccesso colposo), come modificato dalla legge 36/2019, esclude la punibilità di chi abbia agito «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
La legge 36/2019, introdotta dal Governo Conte I (5 Stelle – Lega) ed approvata dopo un aspro dibattito con l’opposizione, ha ampliato la legittima difesa domiciliare e il rapporto di proporzione tra difesa e offesa; ha inoltre inasprito le sanzioni per i reati di violazione di domicilio, furto in abitazione e rapina.
Spagna
Molto vicina all’Italia, la legítima defensa spagnola non prevede esplicitamente la proporzione tra offesa e difesa e contiene l’ipotesi di scriminante quando la reazione sia dettata dal panico; particolare rilievo viene riconosciuto nel caso l’aggressione avvenga nell’abitazione, sono inoltre definiti criteri graduali per la risarcibilità del danno causato all’aggressore in caso non sia pienamente riconosciuta la legittima difesa.
Francia
In Francia, si ha la legittima difesa quando essa è concomitante all’aggressione e proporzionata alla gravità della minaccia. La legge esclude l’uso della forza letale per difendere beni materiali se non vi è un rischio concreto per la vita. In due circostanze viene presunta la legittima difesa: per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o inganno in un luogo abitato; per difendersi dagli autori di furto o saccheggio eseguiti con violenza.
Germania
Si definisce legittima difesa quella necessaria per respingere da sé o da altri un attacco imminente o in corso. La Germania è il paese che dà maggior rilievo all’elemento psicologico prevedendo la non punibilità per chi agisce per «turbamento, paura o panico» in tali casi, tuttavia, il giudice può valutare un risarcimento parziale o totale in sede civile. Inoltre, la legge tedesca non contempla espressamente il principio di proporzionalità della reazione.
Castle Doctrine
Negli Stati Uniti (e similmente il Regno Unito) troviamo la rottura più netta con il modello continentale, trovando applicazione il principio di matrice anglosassone detto “Castle Doctrine“, ossia nel concetto che la propria casa sia un rifugio inviolabile. Questa regola, seppure con diverse gradazioni nei singoli Stati, unita alla previsione del II Emendamento della Costituzione Americana “diritto dei cittadini di detenere e portare armi”, solleva il cittadino da qualsiasi obbligo di fuggire o ritirarsi se si trova nella propria abitazione o all’interno del proprio negozio. In questi spazi, salvo evidenti sproporzioni, l’intrusione violenta o clandestina giustifica l’uso della forza letale, presumendo che l’intruso rappresenti una minaccia mortale.
Il risarcimento dei danni causati all’aggressore è disciplinato dai singoli Stati prevalendo tuttavia notevoli limitazioni a favore di chi ha reagito all’illecita intrusione.
Una riflessione
Come si può vedere dal sintetico raffronto fra i vari ordinamenti, il tema risulta assai complesso e articolato per i diversi profili coinvolti, nonché fortemente condizionato dalle differenti culture, sensibilità e situazioni concrete storicamente determinatesi nelle varie società.
Purtroppo, il dibattito politico che in questi giorni si è “scatenato” in Italia a fronte di un grave episodio riportato da tutti i giornali risulta fortemente ideologicizzato, estremizzato, esasperato, senza alcuno spazio di confronto leale ed approfondito fra i vari punti di vista.
Colpisce poi il fatto che proprio i promotori della riforma del 2019 - che, come detto, ha ampliato il perimento della legittima difesa - siano i primi a voler modificare la normativa introducendo ulteriori elementi limitativi di responsabilità come, ad esempio, l’estensione dei limiti alla risarcibilità degli aggressori illecitamente colpiti (avendo peraltro già modificato nel 2019 l’art. 2044 codice civile prevedendo che nel caso di cui all’art. 55, 2^ c. Cod. Pen. «al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato»)
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