Una recentissima legge di Madrid riconosce il nascituro come «membro dell'unità familiare» fin dal concepimento: essa prevede che le donne incinte possano accedere a sussidi pubblici ed agevolazioni calcolati come se il figlio fosse già nato. Un importante tassello in materia di tutela della maternità con riflessi anche nel delicato dibattito sul diritto di aborto.
La nuova legge madrilena a tutela del nascituro
L’Assemblea della Comunità autonoma di Madrid, al fine di tutelare la maternità, ha approvato la Ley del concebido no nascido (Legge 7 luglio 2026, n. 5): il concepito è espressamente definito nel Preambolo «membro dell'unità familiare» ai fini di sostegni pubblici quali il reddito minimo, detrazioni IRPEF, lo status di famiglia numerosa, bonus fino a 500 euro mensili alla gestante.
Attraverso un’importante innovazione a livello di principi, la Legge sancisce il riconoscimento legale del concepito, il quale, ai fini della Legge stessa, viene equiparato al bambino già nato e quindi come soggetto giuridico autonomo, seppure condizionato al fatto che il nascituro nasca vivo (peraltro con la precisazione che qualora la gravidanza non venga portata a termine, anche in caso di aborto, i benefici già riconosciuti rimangono acquisiti).
I «fetal personhood bills»
A livello internazionale, tra cui in 17 Stati Nordamericani, negli ultimi anni sono state introdotte numerose norme a tutela del nascituro, comunemente denominate nel linguaggio anglosassone «fetal personhood bills». Si tratta di norme abbastanza eterogenee, più che altro tecniche e settoriali, che a vario titolo riconoscono al feto alcuni diritti, secondo una tecnica analoga a Madrid.
Tali normative risultano, almeno in ambito USA, rafforzate dopo la nota sentenza 24 giugno 2022 della Corte Suprema la quale, ribaltando un precedente orientamento, ha stabilito che la Costituzione USA non garantisce il diritto all'aborto, rimuovendo la tutela federale e lasciando ai singoli Stati la totale libertà di vietarlo o regolarlo.
La situazione in Italia
In Italia, la legge riconosce limitati diritti al nascituro, in sostanza riferiti a successione ereditaria, donazioni, e al risarcimento dei danni (es. errore medico che comporti lesioni al bambino).
Alcuni disegni di legge giacenti in Parlamento (di area politica governativa o pro-life) sui diritti del nascituro mirano a modificare l'articolo 1 del Codice civile per riconoscere la capacità giuridica o la personalità al concepito. Nel 2021 ebbe una certa risonanza la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla senatrice Paola Binetti ove veniva statuito che «Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.»
Il delicato equilibrio normativo: quando comincia una persona?
Riconoscere diritti al nascituro comporta una riflessione in rapporto al diritto di aborto, variamente disciplinato dai diversi ordinamenti nazionali. Non vi è dubbio, infatti, che tali diritti, al di là della “finzione” giuridica di equiparare seppure solo a taluni fini il feto al bambino già nato, pongono di fondo una domanda enorme, ossia «quando comincia una persona?», e in rapporto a ciò, entro quali perimetri può essere limitato il diritto di aborto?
Si noti come la Francia che il 4 marzo 2024 ha inserito l’aborto nella Costituzione (art. 34) ha ritenuto opportuno ricorrere ad una articolata perifrasi: «La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.» quasi implicitamente ammettendo l’impossibilità di sancire un diritto tout-court all’aborto.
Pensiamo anche in Italia al delicato rapporto con la legge 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) di fatto ritenuta da molti immodificabile, e nei principi affermati quasi di rango costituzionale.
Esiste un diritto a nascere?
Il quadro normativo internazionale esposto, dai fetal personhood bills alla Costituzione francese, mostra come l’aborto rappresenti una questione aperta, in evoluzione, alquanto dibattuta e complessa.
Infatti, se da un estremo si sostiene che una persona umana nasca al momento del concepimento e che l'aborto porga fine a una vita innocente, dall’opposto si sostiene che qualsiasi regolamentazione dell'aborto invada il diritto della donna di controllare il proprio corpo e impedisca alle donne di raggiungere la piena uguaglianza.
La bioetica
Sono in gioco evidentemente visioni etiche, filosofiche, ideologiche e antropologiche profondamente diverse, come del resto nell’altrettanto delicato tema del fine vita ossia «esiste un diritto a morire?». Le delicate questioni bioetiche interrogano l’uomo di oggi soprattutto in rapporto a sviluppi fino a tempi recenti addirittura impensabili: i casi esposti ne sono un esempio lampante.
La recente Legge di Madrid evidenzia l’importanza della mediazione politica per un equilibrato contemperamento dei diritti e degli interessi (anche contrapposti) in un tema tanto delicato come quello della maternità, per i profili umani, sociali e personali posti in gioco.
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Lizzola